OBBLIGHI PER I FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.
I fornitori delle amministrazioni pubbliche si trovano quindi a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento.
Questa novità normativa comporta per l’amministrazione pubblica una serie di vantaggi:
- rilevanti risparmi economici
- maggiore trasparenza sui fornitori e sulla loro posizione fiscale
- monitoraggio della spesa pubblica
I risparmi sono complessivamente stimati in svariati miliardi di euro.
Anche i fornitori della PA stanno conseguendo importanti vantaggi: abbattimento dei consumi per carta, inchiostri, stampanti, costi di spedizione e semplificazione nella gestione degli aspetti amministrativi.
Recependo le indicazioni dell’Unione Europea e seguendo l’esempio di altri paesi (Danimarca, Norvegia e Svezia) dove la fattura elettronica è prassi normale, anche la PA italiana si sta modernizzando.