martedì 3 dicembre 2024

Fatturazione Elettronica

OBBLIGHI PER I FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.

I fornitori delle amministrazioni pubbliche si trovano quindi a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento.

Questa novità normativa comporta per l’amministrazione pubblica una serie di vantaggi:

  • rilevanti risparmi economici 
  • maggiore trasparenza sui fornitori e sulla loro posizione fiscale 
  • monitoraggio della spesa pubblica 

I risparmi sono complessivamente stimati in svariati miliardi di euro.

Anche i fornitori della PA stanno conseguendo importanti vantaggi: abbattimento dei consumi per carta, inchiostri, stampanti, costi di spedizione e semplificazione nella gestione degli aspetti amministrativi.

Recependo le indicazioni dell’Unione Europea e seguendo l’esempio di altri paesi (Danimarca, Norvegia e Svezia) dove la fattura elettronica è prassi normale, anche la PA italiana si sta modernizzando.